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Perdite delle Società Partecipate: accantonamenti in Bilancio per gli Enti Locali

lentepubblica.it • 26 Giugno 2020

perdite-societa-partecipate-accantonamenti-bilancioSulle perdite delle Società Partecipate la Corte dei Conti apre agli accantonamenti in Bilancio per gli Enti Locali.


A pronunciarsi sull’argomento è la Corte dei Conti Piemonte, con la delibera n. 63/SRCPIE/PRSE.

Perdite delle Società Partecipate: accantonamenti in Bilancio per gli Enti Locali

La Corte dei Conti specifica che nel caso un organismo partecipato abbia un rendiconto di esercizio negativo non riportato subito in pareggio, l’Amministrazione Locale partecipante è tenuta ad accantonare, proporzionalmente alla misura di partecipazione, l’importo corrispondente in un fondo dedicato nel bilancio di previsione dell’anno successivo.

L’obiettivo è responsabilizzare gli Enti Locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati.

Tuttavia, nonostante la previsione degli accantonamenti di cui sopra, il “soccorso finanziario” nei confronti degli organismi partecipati è da considerare precluso in alcune situazione. Nello specifico qualora si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio.

Per le società partecipate che gestiscono servizi di pubblico interesse in caso di crisi d’impresa è necessario predisporre un piano di risanamento , approvato dall’autorità di regolazione di settore comunicato alla Corte dei conti ai sensi dell’art 14, c 5, dlgs 175/2016, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni.

Si ricorda che è il decreto legislativo n. 175/2016, recante “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione”, che costituisce oggi la disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.

Infine esso prevede che le amministrazioni pubbliche possono provvedere al ripiano delle perdite delle società partecipate entro i limiti definiti dal testo unico e dalla normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

A questo link il testo completo della Deliberazione della Corte dei Conti.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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